004163
https://pratiche.comune.peveragno.cn.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.peveragno.cn.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.peveragno.cn.it
it
Regione Piemonte

Domande frequenti

Tributi

SERVIZIO RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI

Si comunica che il suddetto servizio è stato affidato con determina n. 14 del 13/02/2020 alla CE.S.FI.L. SRL
Sede legale: Arcore - Via Casati 89/A

Per informazioni rivolgersi alla sede operativa di Borgo San Dalmazzo - Corso Barale 88
Per informazioni telefonare al n. 0171-265354 e chiedere di Dutto Rag.Valentina

Argomenti:

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO TARI 2021
Come ogni anno, per la Tassa sui Rifiuti (TARI) verrà inviata a casa la cartella di pagamento con l’indicazione delle scadenze ed i modelli F24 precompilati, con le seguenti scadenze: ACCONTO: il termine ultimo è previsto per il 31/10/2021 SALDO: il termine ultimo è previsto per il 02-12-2021. La mancata ricezione della bolletta TARI non esula il contribuente dall’obbligazione tributaria, pertanto chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all’ufficio Tributi per verificare la propria situazione.

Approvazione PEF TARI 2021

Tariffe TARI 2021

Tariffe TARI 2020

Tariffe TARI 2019

Tariffe TARI 2018

Tariffe TARI 2017

Tariffe TARI 2016

Tariffe TARI 2015

Tariffe utenze domestiche 2014

Tariffe utenze non domestiche 2014

Modalità pagamento TARI dall'estero 

Argomenti:
Anagrafe

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO E ISCRIZIONE A.I.R.E.
I cittadini italiani che trasferiscono all’estero la propria residenza possono chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) in uno dei seguenti modi.

Dove iscriversi
Nel Comune di residenza. I residenti in Peveragno si devono rivolgere all’Ufficio anagrafe. Si consiglia, per facilitare le operazioni di iscrizione, la presentazione di documentazione attestante l’effettivo trasferimento all’estero (es: contratto di lavoro, contratto di affitto, permesso di soggiorno). Si dovrà, in ogni caso, presentare dichiarazione all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di emigrazione.

Nell’Ufficio consolare italiano
Occorre presentarsi direttamente all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio.

Perché iscriversi
L’iscrizione nell’A.I.R.E. consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei seguenti certificati dagli uffici comunali:

Certificato di stato di famiglia: composto dai cittadini italiani abitanti al medesimo indirizzo estero che fanno parte dello stesso nucleo familiare;
Certificato di residenza: attesta che il richiedente, in precedenza iscritto nel Comune di emigrazione, risulta attualmente registrato nell’AIRE con decorrenza dalla data di trasferimento all’estero;
Certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana solo fino alla data di emigrazione. Per il periodo di residenza all’estero la cittadinanza viene certificata dall’Ufficio consolare italiano della Circoscrizione di emigrazione;
Carta d’identità: viene rilasciata previa presentazione del passaporto o della precedente carta d’identità. Occorrono 3 foto attuali, formato tessera, uguali tra loro, nonché l’autorizzazione del giudice tutelare nel caso che il richiedente abbia figli minori e sia celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a o separato/a. I genitori non sposati, conviventi tra loro e residenti allo stesso indirizzo non necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Il giudice tutelare competente per territorio è quello del luogo di residenza dei minori. Per i minori residenti all’estero l’autorizzazione è rilasciata dagli Uffici consolari italiani della Circoscrizione di emigrazione.

Argomenti:

L'ufficio demografico del Comune di Peveragno informa che:

Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potranno scaricare ed ottenere 14 certificati, da quello di residenza allo stato di famiglia, senza muoversi da casa in maniera autonoma e gratuita. Si puó fare tutto online collegandosi all'Archivio nazionale della popolazione residente (Anpr), il punto di raccolta delle informazioni delle anagrafi comunali.
Al portale (sito: www.anpr.interno.it) si accede con la propria identità digitale e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia (come figli o il coniuge) per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato.pdf o riceverlo via mail.
Il primo passo da fare è collegarsi al sito dell'Anagrafe (www.anpr.interno.it), andare nella sezione «Servizi al cittadino» e accedere con una delle tre credenziali richieste:

. l'identità digitale Spid,
. la Carta di identità elettronica
. la carta nazionale dei servizi.

Sono le uniche tre "chiavi" che dal 1° ottobre scorso consentono ai cittadini di collegarsi ai servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni.

Una volta all'interno della sezione si puó accedere ai 14 certificati: li si puó visualizzare anche per poter verificare se i dati riportati sono corretti e scaricarli in formato Pdf oppure chiedere di riceverli via mail. C'è anche la possibilità di riunire alcuni certificati (per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza) in un unico atto e, per i comuni che adottano una o più lingue, ottenerli tradotti.

L'acquisizione dei certificati è gratuita, perché gli atti sono esenti dal bollo, ma hanno la
medesima validità di quelli ottenuti allo sportello.

Argomenti:

Servono a comprovare l’autenticità di una fotografia, di una firma, di una copia, di un documento. Vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:

Copie (D.P.R. 445/2000)
Consiste in un’attestazione di conformità con un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Puó essere autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso, o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco (Anagrafe). Il cittadino puó autenticare le copie degli atti e documenti, producendo gli originali degli stessi unitamente alla copia da autenticare. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.

Sottoscrizioni (firme) (D.P.R. 445/2000)
Consiste nell’attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o al funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma in calce alle dichiarazioni è stata apposta in sua presenza dall’interessato, previa sua identificazione. N.B.: il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sulle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione e a gestori di pubblici servizi, nonché le domande di concorso non debbano più essere autenticate. Vedi voce Autocertificazione

Fotografie
Per il rilascio delle fotografie legalizzate per passaporto, porto d’armi, licenza di caccia e pesca, patente di guida o nei casi previsti dalla legge l’autentica puó effettuarsi solo in presenza dell’interessato. Per i soggetti minorenni l’autentica, relativamente ai casi sopra esposti e per la conduzione di ciclomotori (dai 14 ai 15 anni), è consentita solo in presenza del genitore esercente la potestà o del tutore.

Cosa occorre per l’ Autenticazione

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE: portare il documento originale, copia da autenticare e un documento di riconoscimento. L’autenticazione puó essere richiesta anche da persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.
SOTTOSCRIZIONI (firme): presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento. Salvo diversamente disposto dalla normativa, non è possibile l’autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.
N.B.: LE AUTENTICAZIONE VENGONO RILASCIATE IN MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 CON RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA

Argomenti:

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Dunque l’autocertificazione diventa a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini, salvo poi disporre delle facoltà di verifica previste dalla legge. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) è gratis e non è necessaria l’ autenticazione.

Argomenti:

L’ autocertificazione è resa valida dalla firma dell’interessato.
All’ ufficio pubblico che ne ha fatto richiesta puó essere consegnata direttamente, oppure puó essere inviarla per posta tradizionale o telematica, o via fax, oppure essere consegnata da altri.
Le certificazioni rilasciate dagli Uffici Anagrafici potranno essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi sarà possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445).

Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO’ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI".
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

L’autocertificazione è esente dall’imposta di bollo e totalmente gratuita

Argomenti:
Stato civile

Certificato di stato libero
E’ il certificato che serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, già coniugato/a).
Il certificato di stato libero viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Tutti i certificati di stato civile vengono rilasciati gratuitamente.

Argomenti:

La denuncia di nascita puó essere resa da uno dei genitori oppure da entrambi se fra loro non coniugati, dal medico, dall’ostetrica, da altra persona che abbia assistito al parto o da un procuratore speciale. La denuncia puó essere resa entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuto il parto o entro dieci giorni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo fra di loro, la dichiarazione è resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

Argomenti:

Certificato di matrimonio
Certifica il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.
Puó essere rilasciato se l’atto di matrimonio risulta registrato presso il nostro comune.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto atto di matrimonio
L’estratto di matrimonio certifica il luogo, la data del matrimonio ed eventuali annotazioni (separazione patrimoniale fra i coniugi, convenzioni matrimoniali stipulate successivamente al matrimonio, ecc.).
Per ottenere l’estratto di matrimonio ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Copia integrale dell’atto di matrimonio
La copia integrale dell’atto di matrimonio è una fotocopia dell’atto di matrimonio contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Argomenti:

Certificato di morte
Il certificato di morte contiene i dati essenziali legati al decesso (generalità del defunto, luogo e data della morte).
Il certificato di morte puó essere rilasciato se l’atto è registrato presso il nostro comune.
Il certificato viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto dell’atto di morte
L’estratto dell’atto di morte certifica cognome e nome del defunto, luogo, data e ora del decesso.
Per ottenere l’estratto di morte è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale
L’estratto viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Copia integrale dell’atto di morte
La copia integrale dell’atto di morte è una fotocopia dell’atto di morte contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Argomenti:

Certificato di nascita
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita.
Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n.127 (Bassanini) il certificato è rilasciato dal Comune dove è stata denunciata la nascita o dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita.
Nel Comune di attuale residenza si puó ottenere, presso l’Ufficio Anagrafe, il certificato anagrafico di nascita.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto di nascita
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica cognome, nome, luogo, data, ora di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso. ecc.).
Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato. Puó essere rilasciato su Modello Internazionale (Plurilingue) previa richiesta dell’interessato.
Per ottenere l’estratto di nascita ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido.

Copia integrale dell’atto di nascita
La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Argomenti:

Celebrazione matrimonio per cittadini italiani e stranieri
Informazioni per i cittadini italiani interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti ammessi dallo Stato italiano. I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, cosi come richiesto dall’articolo 86 del Codice civile, occorre quindi:

fissare un appuntamento con il responsabile del procedimento per la richiesta di pubblicazione di matrimonio alla quale devono intervenire entrambi gli sposi;
chi ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro deve avvertire immediatamente l’ufficio di Stato Civile;
chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o con matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza, siano aggiornati;
Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia; La documentazione viene acquisita d’ufficio.
Il giorno dell’appuntamento
Gli sposi devono presentarsi muniti di un documento valido d’identità (preferibilmente la carta d’identità) e codice fiscale; per il matrimonio cattolico, produrre la richiesta del parroco; per i culti ammessi, produrre la richiesta del ministro di culto con l’attestazione della nomina da parte del ministero degli Interni italiano, escluso alcuni culti per cui e’ necessario chiedere informazioni più dettagliate; il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei minorenni con certificazione della Corte d’appello; La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o con matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale; La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale;

Termini della Pubblicazione (8 giorni + 3)
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’ufficio rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al parroco. Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) con motivata richiesta. La delega sarà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione. Il matrimonio con rito civile è un servizio gratuito rivolto a tutti coloro che hanno scelto di sposarsi in Comune. Il rito si celebra nella sala consiliare del municipio. All’atto della celebrazione del matrimonio si puó scegliere il regime patrimoniale familiare dichiarando all’Ufficiale dello Stato civile la propria scelta (comunione o separazione dei beni).

Argomenti:
Polizia municipale

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
§ Obblighi detentori cani.
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

§ Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

§ Proprietari di cucciolate.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

§ Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

§ Cessione definitiva o morte del cane.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

§ Smarrimento del cane.
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale.

§ Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00

Cessione cane

Denuncia di smarrimento

Morte del cane con tatuaggio

Morte del cane con microchip

Registrazione del cane nato-registrato fuori regione

Scheda registrazione ed identificazione

Segnalazione cane randagio

Variazione residenza del cane

 

 

 

 

 

Argomenti:

È possibile provvedere al pagamento
delle sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada mediante PagoPA collegandosi al link indicato di seguito:
https://peveragno.comune-online.it/web/polizia-locale
ed inserendo i dati richiesti dal portale. È inoltre possibile comunicare i
dati del conducente per le violazioni che comportano la decurtazione di punti
dalla patente di guida.

Argomenti:
Urbanistica

I versamenti dei diritti di segreteria relativi ad atti tecnici urbanistico-edilizi possono essere corrisposti tramite bonifico bancario oppure con versamento diretto presso l'ufficio edilizia privata.

Dati conto corrente dal 1/1/2024:

Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT 44 E 03069 10200 100000046282

Codice SWIFT/BIC: BCITITMM

Nella causale deve essere sempre riportata la seguente dicitura: "diritti di segreteria *tipologia di pratica edilizia e intestatario pratica*".

La copia del versamento deve essere trasmessa allo scrivente ufficio in allegato all'istanza presentata al protocollo oppure via e-mail urbanistica@comune.peveragno.cn.it o via fax al n. 0171/339085.

Delibera diritti di segreteria uff. urbanistica edilizia 2018

 

 

 

 

Argomenti:
Edilizia privata

Per la presentazione delle pratiche tramite Sportello Unico Digitale per l'Edilizia (S.U.E.) cliccare QUI
(Per la richiesta di certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.) è preferibile la compilazione e trasmissione del modello cartaceo)

Dal 01/01/2021 le pratiche edilizie dovranno pervenire esclusivamente tramite Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, pertanto non saranno più accettate pratiche cartacee, se non le integrazioni delle pratiche pervenute prima di tale data.

Si richiede la presentazione di una copia cartacea di cortesia dei soli elaborati grafici delle pratiche di Permesso di costruire/Accertamento di conformità o Autorizzazione paesaggistica ordinaria/Accertamento di compatibilità paesaggistica allegati digitalmente, ai fini di una più agevole valutazione degli stessi durante l'istruttoria, ma indispensabili per l'esame in sede di Commissione Edilizia/Commissione Locale del Paesaggio.

Argomenti:
Biblioteca

Nessuna altra domanda