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Regione Piemonte

Nascita

Dettagli dell'argomento

Servizi comunali, documenti, uffici, notizie ed eventi relativi a Nascita

Amministrazione

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza.

Servizi

Certificati anagrafici

Come richiedere al tuo Comune 17 tipologie di certificati anagrafici ed elettorali

Certificato di nascita per cittadini europei

Come richiedere il certificato di nascita per i cittadini europei nati in Italia

Domande Frequenti

Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:

dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
§ Obblighi detentori cani.
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

§ Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.

§ Proprietari di cucciolate.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.

§ Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.

§ Cessione definitiva o morte del cane.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.

§ Smarrimento del cane.
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale.

§ Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00

Cessione cane

Denuncia di smarrimento

Morte del cane con tatuaggio

Morte del cane con microchip

Registrazione del cane nato-registrato fuori regione

Scheda registrazione ed identificazione

Segnalazione cane randagio

Variazione residenza del cane

 

 

 

 

 

Argomenti:

Certificato di nascita
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita.
Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n.127 (Bassanini) il certificato è rilasciato dal Comune dove è stata denunciata la nascita o dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita.
Nel Comune di attuale residenza si puó ottenere, presso l’Ufficio Anagrafe, il certificato anagrafico di nascita.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.

Estratto di nascita
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica cognome, nome, luogo, data, ora di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso. ecc.).
Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato. Puó essere rilasciato su Modello Internazionale (Plurilingue) previa richiesta dell’interessato.
Per ottenere l’estratto di nascita ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido.

Copia integrale dell’atto di nascita
La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.

Argomenti:

La denuncia di nascita puó essere resa da uno dei genitori oppure da entrambi se fra loro non coniugati, dal medico, dall’ostetrica, da altra persona che abbia assistito al parto o da un procuratore speciale. La denuncia puó essere resa entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuto il parto o entro dieci giorni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita o presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo fra di loro, la dichiarazione è resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

Argomenti:

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