Morte
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Domande Frequenti
Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.
L’identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell’eventuale detentore, il segnalamento dell’animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.
Le operazioni di identificazione possono essere effettuate:
dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso spese sulla base dei costi del materiale utilizzato;
da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
§ Obblighi detentori cani.
Chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
§ Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.
Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all’anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all’anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da € 77,00 a € 464,00.
§ Proprietari di cucciolate.
I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell’ASL. L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00.
§ Proprietari di cani con tatuaggio illeggibile.
I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
§ Cessione definitiva o morte del cane.
I proprietari di cani, anche per il tramite dell’eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell’ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell’animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
§ Smarrimento del cane.
In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell’eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l’animale.
§ Cani non ancora identificati con tatuaggio al 06.08.2004.
I cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip.
L’inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da € 38,00 a € 232,00
Registrazione del cane nato-registrato fuori regione
Scheda registrazione ed identificazione
Argomenti:
Certificato di morte
Il certificato di morte contiene i dati essenziali legati al decesso (generalità del defunto, luogo e data della morte).
Il certificato di morte puó essere rilasciato se l’atto è registrato presso il nostro comune.
Il certificato viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Estratto dell’atto di morte
L’estratto dell’atto di morte certifica cognome e nome del defunto, luogo, data e ora del decesso.
Per ottenere l’estratto di morte è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale
L’estratto viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Copia integrale dell’atto di morte
La copia integrale dell’atto di morte è una fotocopia dell’atto di morte contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.
La denuncia di morte deve essere resa entro le 24 ore successive al decesso all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta, da un familiare o da una persona incaricata. Occorre presentare la certificazione medica attestante il decesso, i dati anagrafici e il codice fiscale del defunto.
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