Certificato di stato libero
E’ il certificato che serve a comprovare la libertà di stato di una persona (celibe/nubile, vedovo/a, già coniugato/a).
Il certificato di stato libero viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Tutti i certificati di stato civile vengono rilasciati gratuitamente.
Certificato di matrimonio
Certifica il luogo e la data di celebrazione del matrimonio.
Puó essere rilasciato se l’atto di matrimonio risulta registrato presso il nostro comune.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Estratto atto di matrimonio
L’estratto di matrimonio certifica il luogo, la data del matrimonio ed eventuali annotazioni (separazione patrimoniale fra i coniugi, convenzioni matrimoniali stipulate successivamente al matrimonio, ecc.).
Per ottenere l’estratto di matrimonio ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Copia integrale dell’atto di matrimonio
La copia integrale dell’atto di matrimonio è una fotocopia dell’atto di matrimonio contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.
Certificato di morte
Il certificato di morte contiene i dati essenziali legati al decesso (generalità del defunto, luogo e data della morte).
Il certificato di morte puó essere rilasciato se l’atto è registrato presso il nostro comune.
Il certificato viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Estratto dell’atto di morte
L’estratto dell’atto di morte certifica cognome e nome del defunto, luogo, data e ora del decesso.
Per ottenere l’estratto di morte è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale
L’estratto viene rilasciato ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Copia integrale dell’atto di morte
La copia integrale dell’atto di morte è una fotocopia dell’atto di morte contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo ai parenti più prossimi muniti di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.
Certificato di nascita
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita.
Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n.127 (Bassanini) il certificato è rilasciato dal Comune dove è stata denunciata la nascita o dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita.
Nel Comune di attuale residenza si puó ottenere, presso l’Ufficio Anagrafe, il certificato anagrafico di nascita.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Estratto di nascita
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica cognome, nome, luogo, data, ora di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso. ecc.).
Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato. Puó essere rilasciato su Modello Internazionale (Plurilingue) previa richiesta dell’interessato.
Per ottenere l’estratto di nascita ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido.
Copia integrale dell’atto di nascita
La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.
Celebrazione matrimonio per cittadini italiani e stranieri
Informazioni per i cittadini italiani interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti ammessi dallo Stato italiano. I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato civile per poter contrarre matrimonio, cosi come richiesto dall’articolo 86 del Codice civile, occorre quindi:
Il giorno dell’appuntamento
Gli sposi devono presentarsi muniti di un documento valido d’identità (preferibilmente la carta d’identità) e codice fiscale; per il matrimonio cattolico, produrre la richiesta del parroco; per i culti ammessi, produrre la richiesta del ministro di culto con l’attestazione della nomina da parte del ministero degli Interni italiano, escluso alcuni culti per cui e’ necessario chiedere informazioni più dettagliate; il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei minorenni con certificazione della Corte d’appello; La donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o con matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale; La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l’ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale;
Termini della Pubblicazione (8 giorni + 3)
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’ufficio rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al parroco. Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune devono presentare apposita domanda al Sindaco (in bollo) con motivata richiesta. La delega sarà rilasciata al Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione, a pubblicazione avvenuta. Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’ottavo giorno di pubblicazione. Il matrimonio con rito civile è un servizio gratuito rivolto a tutti coloro che hanno scelto di sposarsi in Comune. Il rito si celebra nella sala consiliare del municipio. All’atto della celebrazione del matrimonio si puó scegliere il regime patrimoniale familiare dichiarando all’Ufficiale dello Stato civile la propria scelta (comunione o separazione dei beni).