Certificato di nascita
Certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita.
Si puó ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita.
Per i nati dopo l’entrata in vigore della legge 15.05.1997 n.127 (Bassanini) il certificato è rilasciato dal Comune dove è stata denunciata la nascita o dal Comune di trascrizione della denuncia resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuta la nascita.
Nel Comune di attuale residenza si puó ottenere, presso l’Ufficio Anagrafe, il certificato anagrafico di nascita.
Il certificato viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido. Diversamente, previa esibizione di documento di riconoscimento valido, viene richiesta la compilazione di apposito modulo dove dovranno essere indicate le motivazioni per le quali la legge ne consente il rilascio.
Estratto di nascita
L’estratto per riassunto dell’atto di nascita certifica cognome, nome, luogo, data, ora di nascita ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso. ecc.).
Possono essere inoltre indicate le generalità dei genitori su richiesta dell’interessato. Puó essere rilasciato su Modello Internazionale (Plurilingue) previa richiesta dell’interessato.
Per ottenere l’estratto di nascita ed avere la certezza che tutti gli aggiornamenti (annotazioni) previsti dalle legge vi siano riportati, è opportuno rivolgersi al Comune di registrazione dell’atto originale.
L’estratto viene rilasciato al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido.
Copia integrale dell’atto di nascita
La copia integrale dell’atto di nascita è una fotocopia dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
La copia integrale puó essere rilasciata solo al diretto interessato munito di documento di riconoscimento valido (per il rilascio a terze persone occorre produrre delega corredata da un documento di identificazione) oppure su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, salvo casi particolari espressamente indicati dalla legge.