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Regione Piemonte

Estero

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Domande Frequenti

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO E ISCRIZIONE A.I.R.E.
I cittadini italiani che trasferiscono all’estero la propria residenza possono chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) in uno dei seguenti modi.

Dove iscriversi
Nel Comune di residenza. I residenti in Peveragno si devono rivolgere all’Ufficio anagrafe. Si consiglia, per facilitare le operazioni di iscrizione, la presentazione di documentazione attestante l’effettivo trasferimento all’estero (es: contratto di lavoro, contratto di affitto, permesso di soggiorno). Si dovrà, in ogni caso, presentare dichiarazione all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di emigrazione.

Nell’Ufficio consolare italiano
Occorre presentarsi direttamente all’Ufficio consolare della Circoscrizione di emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio.

Perché iscriversi
L’iscrizione nell’A.I.R.E. consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei seguenti certificati dagli uffici comunali:

Certificato di stato di famiglia: composto dai cittadini italiani abitanti al medesimo indirizzo estero che fanno parte dello stesso nucleo familiare;
Certificato di residenza: attesta che il richiedente, in precedenza iscritto nel Comune di emigrazione, risulta attualmente registrato nell’AIRE con decorrenza dalla data di trasferimento all’estero;
Certificato di cittadinanza: attesta il possesso della cittadinanza italiana solo fino alla data di emigrazione. Per il periodo di residenza all’estero la cittadinanza viene certificata dall’Ufficio consolare italiano della Circoscrizione di emigrazione;
Carta d’identità: viene rilasciata previa presentazione del passaporto o della precedente carta d’identità. Occorrono 3 foto attuali, formato tessera, uguali tra loro, nonché l’autorizzazione del giudice tutelare nel caso che il richiedente abbia figli minori e sia celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a o separato/a. I genitori non sposati, conviventi tra loro e residenti allo stesso indirizzo non necessitano dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Il giudice tutelare competente per territorio è quello del luogo di residenza dei minori. Per i minori residenti all’estero l’autorizzazione è rilasciata dagli Uffici consolari italiani della Circoscrizione di emigrazione.

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