LIMITAZIONI
STRUTTURALI: sempre valide dal 15 settembre al 15 aprile: c’è il DIVIETO tutti
i giorni di abbruciamento di materiale vegetale, NON sono concesse deroghe. Il
riferimento è l’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006
n.152 che recita: Le attività di raggruppamento e
abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre
metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche
agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo
rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre
amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di
sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche,
climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività
possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute
umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri
sottili (PM10).
LIMITAZIONE TEMPORANEE (rif:
d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916 e d.g.r. 6 agosto 2021, n. 26- 3694):
dal
15 settembre al 15 aprile, si applicano solamente con semaforo ARANCIONE
o ROSSO:
Il
semaforo viene aggiornato nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, ed è valido
per i 3 giorni consecutivi, è consultabile a questo indirizzo: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/index.html?page=semaforo
Di interesse a TUTTI: con semaforo ARANCIONE c’è il divieto assoluto, per qualsiasi
tipologia (faló rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento,
etc. . .), di combustioni all’aperto, NON solo quindi per l’abbruciamento di
materiale vegetale secondo l’articolo 182, comma 6-bis del decreto legislativo
3 aprile 2006 n.152.
Per le attività agricole inoltre:
DIVIETO
spandimento dei liquami zootecnici, digestati, letami e dei materiali ad essi
assimilati: SI POSSONO DISTRIBUIRE SOLAMENTE SE SI EFFETTUANO con queste
tecniche:
- distribuzione
con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione
profonda (solchi chiusi);
- sulle
sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a
bande, applicando una delle seguenti tecniche: 1) spandimento a raso in
strisce; 2) spandimento con scarificazione;
DIVIETO
distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto
(quindi rientrano in questa categoria tutti i concimi chimici contenenti N e
gli ammendati o concimi organici contenenti N come stallatici o pellettati
vari) di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con
interramento immediato, contestuale alla distribuzione.
Il
semaforo viene aggiornato nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì, ed è valido
per i 3 giorni consecutivi, è consultabile a questo indirizzo: https://webgis.arpa.piemonte.it/protocollo_aria_webapp/index.html?page=semaforo